Art. 6 del Decreto legge 9 giugno 2021 n.80

Il PIAO vede la luce dalle previsioni di cui all’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2021 n.113.

Successivamente, la struttura ed il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione vengono integrati e modificati dal legislatore italiano attraverso alcuni provvedimenti attuativi e di legge.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n.81

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” pubblicato in data 30 giugno 2022 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151.

Decreto del 24 giugno 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione

Decreto del 24 giugno 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione pubblicato all’interno del sito del Ministero stesso in data 30 giugno 2022 e concernente il contenuto e la compilazione del PIAO.

Art. 7 DM 132/2022 – Regolamento PIAO (Redazione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione)

Il PIAO è adottato entro il 31 gennaio (Per il 2022, si è previsto che in sede di prima applicazione il PIAO deve essere adottato entro il 30 giugno).

Il PIAO ha durata triennale.

Il PIAO viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio.

Art. 7 DM 132/2022 – Regolamento PIAO (Rapporto del PIAO con i documenti di programmazione finanziaria)

In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di adozione del PIAO, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

In sede di prima applicazione, il termine di adozione del PIAO è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 7 DM 132/2022 – Regolamento PIAO (Sanzioni)

In caso di mancata adozione del PIAO trovano applicazione le sanzioni di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

>sanzione: divieto di erogazione della retribuzione di risultato;

destinatario: dirigenti che risultino avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti;

>sanzione: divieto di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati;

destinatario: amministrazione;

>sanzione: responsabilità amministrativa del titolare dell’organo di indirizzo che ne ha dato disposizione e che abbia concorso alla mancata adozione del Piano nell’ipotesi in cui l’organo di indirizzo abbia proceduto all’erogazione dei trattamenti e delle premialità.

In caso di mancata adozione del PIAO trovano applicazione le sanzioni previste dall’ articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:

>sanzione: salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000;

destinatario: soggetto obbligato che abbia omesso l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.